Statuto

(tradotto automaticamente dal tedesco)
Statuto, adottato il 26 febbraio 2003 e modificato il 7 maggio 2003 e il 28 ottobre 2004

I. Denominazione, forma giuridica, scopo, durata e sede

Articolo 1: Denominazione
1) Con la denominazione «RIVES PUBLIQUES» è costituita un’associazione nazionale per l’accesso libero alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua svizzeri, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Articolo 2: Forma giuridica
1) RIVES PUBLIQUES è un’associazione senza scopo di lucro.
2) Essa è neutrale sotto il profilo religioso, indipendente da partiti politici, gruppi di pressione, consorzi economici, industriali, commerciali o finanziari.

Articolo 3: Scopo
1) RIVES PUBLIQUES persegue l’obiettivo di garantire al pubblico un percorso continuo lungo le rive dei laghi e dei corsi d’acqua svizzeri, che consenta attività sportive e ricreative (passeggiate, pesca, relax, ecc.), nel rispetto della vegetazione acquatica d’acqua dolce. L’associazione promuove l’attività motoria e il turismo dolce al fine di proteggere la fauna e la flora delle rive, riconoscendo e valorizzando le diverse funzioni di questi ecosistemi e considerandone la dimensione ecologica.
2) RIVES PUBLIQUES chiede la creazione di un percorso ininterrotto lungo i laghi e i corsi d’acqua svizzeri, integrato al meglio nel paesaggio circostante. L’associazione auspica che i sentieri siano realizzati in modo naturale per preservare le peculiarità del luogo, rendendoli accessibili a tutti, incluse persone con disabilità e famiglie con passeggini. Sostiene un accesso egualitario alle rive e insiste affinché questo sia garantito a tutti, nella misura in cui la topografia lo consenta.
3) A tal fine, l’associazione può intraprendere tutte le azioni necessarie presso le autorità competenti e ricorrere a tutti i mezzi di diritto disponibili. Agisce inoltre nell’interesse dei propri membri, purché condividano gli scopi dell’associazione.
4) L’associazione definisce le modalità per garantire un accesso pubblico alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua in tutta la Svizzera.
5) Cerca contatti con persone fisiche o giuridiche che perseguano scopi analoghi e siano disposte a promuovere le attività di RIVES PUBLIQUES o a sostenere i suoi membri. Favorisce, in tal senso, la cooperazione transfrontaliera.
6) Adotta tutte le misure utili al conseguimento di questi obiettivi, come sopra descritti.
7) Per diffondere le proprie attività e i propri obiettivi, nonché per raccogliere sostegno, RIVES PUBLIQUES utilizza il sito internet www.rivespubliques.ch; l’associazione è proprietaria di tale nome e si presenta con il seguente logo:

Articolo 4: Durata
1) L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
2) Solo l’Assemblea generale può decidere lo scioglimento o la fusione dell’associazione, con una maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti.
3) In caso di scioglimento, i beni saranno devoluti a un’associazione con finalità analoghe; non è ammessa alcuna distribuzione ai membri o a terzi, salvo che serva a sostenere iniziative di creazione o manutenzione di percorsi di accesso alle rive o lungo i corsi d’acqua.

Articolo 5: Sede
1) La sede dell’associazione è nel luogo in cui ha la sua amministrazione principale.

II. Entrate

Articolo 6: Tipi di entrate
1) Le entrate sono costituite da quote associative, donazioni da parte dei membri passivi, legati ed eredità, sovvenzioni ufficiali, proventi da raccolte fondi, vendite, prestazioni di servizi e altre entrate derivanti dal patrimonio dell’associazione.

Articolo 7: Quote associative
1) La quota associativa è fissata in CHF 30.– all’anno per ogni calendario.
2) La quota può essere modificata con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti all’Assemblea generale.
3) La quota resta acquisita all’associazione in ogni caso.
4) È dovuta da tutti i membri ordinari.
5) I membri onorari sono esentati dal pagamento.

III. Membri

A. Disposizioni generali e categorie di membri

Articolo 8: Ammissione
1) Ogni persona fisica o giuridica può chiedere per iscritto di aderire all’associazione; con l’adesione il nuovo membro si impegna a far propri gli scopi dell’associazione.
2) Il Consiglio direttivo può rifiutare la domanda senza essere obbligato a motivare la decisione.

Articolo 9: Categorie di membri
1) L’associazione è composta dalle seguenti categorie di membri:
(1) membro ordinario
(2) membro fondatore
(3) membro onorario
(4) membro passivo

Articolo 10: Membro ordinario
1) Il membro ordinario ha diritto di voto all’Assemblea generale e può essere eletto a tutte le cariche dell’associazione.
2) È tenuto al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto.
3) Ha diritto ai benefici e alle agevolazioni previste dall’associazione nell’ambito dei suoi scopi sociali.

Articolo 11: Famiglie
1) Si definisce famiglia una coppia, con o senza figli, convivente e intestataria di un unico nucleo domestico; può comprendere figli minorenni o maggiorenni in formazione senza reddito fino a 25 anni.
2) La famiglia paga una sola quota, ma tutti i suoi membri godono dei vantaggi riservati dall’associazione.
3) La famiglia designa un rappresentante che esercita il diritto di voto; tale rappresentante dispone di un solo voto.

Articolo 12: Membro fondatore
1) È membro fondatore chi ha partecipato alla costituzione dell’associazione.
2) Gode degli stessi diritti e benefici del membro ordinario.

Articolo 13: Membro onorario
1) È membro onorario la persona fisica emerita che ha reso rilevanti servizi all’associazione e contribuito disinteressatamente allo sviluppo degli ideali perseguiti.
2) Ha diritto di voto all’Assemblea generale e può essere eletta a tutte le cariche associative.
3) È esentata dal pagamento della quota associativa.
4) Ha accesso a tutti i benefici previsti nello Statuto.

Articolo 14: Membro passivo
1) Il membro passivo sostiene l’associazione con il proprio lavoro volontario.
2) Non paga la quota associativa, non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche associative.

B. Perdita della qualità di membro

Articolo 15: Casi di perdita della qualità di membro
1) La qualifica di membro si estingue per decesso, mancato pagamento della quota o esclusione.
2) In caso di mancato pagamento, il membro riceve una sollecitazione e viene avvisato che perderà la qualità di membro se non estingue il debito entro due mesi.

Articolo 16: Esclusione
1) Se un membro arreca grave danno all’associazione, il Consiglio direttivo può sospenderlo e proporne l’esclusione all’Assemblea generale.
2) L’esclusione è decisa con la maggioranza dei presenti all’Assemblea.
3) Se necessario, il Consiglio direttivo convoca un’Assemblea straordinaria per deliberare sull’esclusione.

Articolo 17: Responsabilità patrimoniale dei membri
1) La responsabilità patrimoniale dei membri nei confronti degli obblighi dell’associazione è esclusa.

IV. Organizzazione

C. Assemblea generale

Articolo 18: Principio
1) L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione (art. 64 cpv. 1 CC).
2) Si riunisce una volta l’anno, di norma nel primo semestre.

Articolo 19: Convocazione
1) L’Assemblea è convocata per iscritto con almeno 21 giorni di anticipo.
2) La convocazione si considera valida se inviata all’ultima e-mail o indirizzo postale comunicato dal membro.
3) Deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno.
4) Un membro può richiedere l’inserimento di un punto all’ordine del giorno, inviando la proposta per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata.

Articolo 20: Deliberazioni e votazioni
1) I presenti possono essere invitati a comprovare la loro qualità di membri.
2) Presiede il Presidente del Consiglio direttivo o suo delegato.
3) Le decisioni si prendono di norma a maggioranza semplice dei presenti.
4) Serve la maggioranza di tre quarti dei presenti per fissare la quota, modificare lo Statuto o sciogliere l’associazione.
5) I membri sono informati adeguatamente per esercitare i propri diritti in conoscenza di causa.
6) Le votazioni si svolgono a mano alzata; il Presidente conta i voti e può farsi assistere da scrutatori.
7) Su richiesta di più membri o di propria iniziativa, il Presidente può indire votazioni segrete.
8) In caso di parità, si ri-discute; se persiste, il Presidente ha voto decisivo.
9) Tutti i membri, tranne quelli passivi, possono essere eletti nel Consiglio direttivo o nelle commissioni per un mandato di due anni, rinnovabile.
10) I candidati possono proporre la propria candidatura o essere cooptati dal Consiglio o da uno o più membri.
11) Di norma i candidati presentano un breve curriculum e le loro proposte. Se i candidati superano i posti disponibili, sono eletti quelli con il maggior numero di voti.
12) Gli eletti devono accettare la nomina; in caso di rinuncia si procede con i successivi candidati o, su decisione del Presidente, a una nuova votazione.
13) Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre persone (Presidente, Vicepresidente e Cassiere) e non può superare 12 membri.
14) Sono eletti due revisori dei conti.

Articolo 21: Competenze dell’Assemblea generale
1) L’Assemblea generale delibera in particolare su:
(1) modifiche allo Statuto;
(2) elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Cassiere e dei membri del Consiglio;
(3) elezione dei membri delle commissioni e del loro Presidente;
(4) elezione dei revisori dei conti;
(5) nomina dei membri onorari;
(6) esclusione di un membro;
(7) decisioni su proposte del Consiglio o dei membri;
(8) approvazione dei rapporti del Consiglio e delle commissioni;
(9) approvazione del bilancio annuale;
(10) scarico al Consiglio direttivo.

Articolo 22: Assemblea straordinaria
1) Su richiesta del Consiglio o di un quarto dei membri si convoca un’Assemblea straordinaria.
2) Si applicano le stesse regole di convocazione e svolgimento dell’Assemblea ordinaria.
3) Se l’Assemblea straordinaria tratta un punto specifico, il Consiglio può indire il voto per corrispondenza, inviando a tutti i membri le informazioni necessarie e le regole per garantirne la regolarità.

V. Consiglio direttivo

Articolo 23: Composizione
1) Il Consiglio direttivo è composto da persone elette dall’Assemblea generale; conta al massimo dodici membri, incluso Presidente, Vicepresidente e Cassiere.
2) Sotto la guida del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio si organizza internamente secondo le esigenze dell’associazione e le competenze dei suoi membri.

Articolo 24: Compiti
1) Il Consiglio dirige l’associazione e dispone dei poteri necessari per raggiungere gli scopi statutari nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2) Si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno quattro volte l’anno.
3) In base alle risorse, può decidere di rimborsare le spese sostenute dai membri, previo mandato.
4) Può emanare regolamenti interni e una carta di riferimento per tutti i collaboratori dell’associazione.
5) I membri del Consiglio devono agire con spirito di apertura, comprensione e lealtà, promuovendo contatti stretti tra gli aderenti.
6) Può istituire una segreteria e assumere personale; ogni assunzione o licenziamento, nonché l’affidamento di mandati a terzi, richiede l’approvazione del Consiglio.

Articolo 25: Responsabilità
1) Il Consiglio rappresenta e vincola l’associazione verso i terzi. Fatte salve le questioni di modesta entità, ogni corrispondenza e contratto deve essere firmato da due Consiglieri o da un Consigliere e un collaboratore; per atti di particolare rilievo è necessaria la firma del Presidente.
2) Il Consiglio è solidalmente responsabile nei confronti dell’Assemblea generale per le proprie attività e quelle dei terzi che operano per l’associazione.
3) La responsabilità patrimoniale dell’associazione è limitata al suo patrimonio, salvo la responsabilità personale dei membri nei casi previsti dalla legge.

D. Diritto applicabile

Articolo 26: Diritto applicabile
1) L’associazione è soggetta al diritto svizzero.

E. Atto costitutivo e entrata in vigore

Articolo 27: Atto costitutivo ed entrata in vigore
1) Il presente Statuto è stato adottato all’unanimità dall’Assemblea costitutiva il 26 febbraio 2003 e modificato all’unanimità in alcuni punti dall’Assemblea generale il 28 ottobre 2004. Entra subito in vigore.

I sottoscritti:
Victor von Wartburg — Presidente fondatore
Victor Ruffy — Vicepresidente fondatore
Suzanne von Wartburg — Cassiera
Rotraud Mohr — Responsabile PR